IL TRIBUNALE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza  nella  eccezione  di
 incostituzionalita' sollevata dalla difesa, sentito il p.m.
    Ritenuto  che  la  norma di cui all'art. 452 del c.p.p., in quanto
 non prevede la possibilita' che l'organo giudicante possa valutare la
 trasformazione  in  rito abbreviato proposta dalla difesa nel caso di
 mancato consenso del p.m., appare in contrasto con il principio posto
 dall'art.  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  perche' sembra
 violare il diritto della difesa a veder comunque  valutata  e  decisa
 dal giudice la sua istanza dalla quale possono discendere conseguenze
 non solo  processuali  ma  anche  sostanziali  di  notevole  rilievo,
 rimesse  invece, allo stato, alla insindacabile valutazione del p.m.;
 tenuto anche conto che la  Corte  costituzionale  in  altre  pronunce
 relative  all'art.  389  del c.p.p./1930 ha dichiarato illegittima la
 scelta del rito rimessa all'insindacabile giudizio del p.m. (sentenza
 n. 117/1968 ed altre);
    Ritenuto  pertanto che l'eccezione non e' manifestamente infondata
 e che e' rilevante agli effetti  del  procedimento  a  carico  di  De
 Angelis   Viviardo,   avendo   il   p.m.   negato  il  consenso  alla
 trasformazione del rito a' sensi del  citato  art.  452  del  c.p.p.,
 richiesta dall'imputato;